Misure a sostegno della maternità e paternità quali maternità obbligatoria, paternità obbligatoria, congedo parentale fino ad arrivare al bonus per asili nido e supporto presso la propria abitazione.

 

CONGEDO OBBLIGATORIO DI MATERNITÀ

 

Lavoratrici dipendenti:

Un periodo di astensione obbligatoria che comprende 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi successivi al parto. In caso di parto gemellare, la durata del periodo indennizzabile di maternità non varia.

 

Quanto spetta

Alla lavoratrice spetta 80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga immediatamente precedente all’inizio del congedo di maternità. L’indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro.

 

Lavoratrici autonome:

La maternità spetta per i 2 mesi precedenti alla data effettiva del parto e 3 mesi successivi alla data medesima. La domanda va inoltrata a parto avvenuto!

Inoltre possono essere richiesti ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità da coloro che hanno dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità un reddito inferiore a 8.145 euro. Essi vanno usufruiti immediatamente successivamente ai 5 mesi di maternità obbligatoria (2 prima e 3 dopo il parto).

 

Requisiti

Essere iscritti alla gestione dell’INPS e il regolare versamento dei contributi per i mesi compresi nel periodo di maternità.

 

Quanto spetta

Alla lavoratrice spetta 80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda del tipo di lavoro autonomo svolto. L’indennità è pagata dall’INPS.

 

Lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS:

Di norma la maternità inizia 2 mesi prima della data presunta del parto e si conclude 3 mesi dopo la data effettiva del parto. In caso di parto gemellare, la durata del periodo indennizzabile di maternità non varia.

Inoltre possono essere richiesti ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità da coloro che hanno dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità un reddito inferiore a 8.145 euro. Essi vanno usufruiti immediatamente successivamente ai 5 mesi di maternità obbligatoria (2 prima e 3 dopo il parto).

 

Requisiti

Avere almeno una mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del periodo indennizzabile con aliquota piena versata alla Gestione Separata nei 12 mesi antecedenti il periodo di maternità. 

 

Quanto spetta

L’indennità giornaliera di maternità è pari all’80% della retribuzione media giornaliera percepita nei 12 mesi che precedono l’inizio del congedo di maternità. L’indennità è pagata direttamente dall’INPS. 

 

FLESSIBILITA’, INTERDIZIONE ANTICIPATA E PROROGATA

 

La lavoratrice può scegliere di posticipare l’astensione dal lavoro fino al mese precedente la data presunta del parto, per poi prolungare l’astensione dal lavoro dopo il parto per quattro mesi, la cd. flessibilità , solo se la prosecuzione non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro. In alternativa è anche possibile fruire dei 5 mesi di maternità dopo la data del parto.  

 

L’interdizione anticipata e/o prorogata dall’attività lavorativa prevede l’astensione dal lavoro per periodi antecedenti l’inizio del periodo di maternità o periodi successivi al periodo indennizzabile di maternità (fino al 7. mese di vita del minore) nel caso l’Ispettorato territoriale del lavoro ritenga che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino o in caso l’Azienda Sanitaria Locale ritenga la gravidanza a rischio. 

L’interdizione non è riconosciuta alle libere professioniste iscritte alla Gestione Separata.

 

CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO

 

I padri lavoratori dipendenti, privati e pubblici, possono astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, dai due mesi che precedono la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi alla nascita (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozione oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo). In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

Sono esclusi i padri lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione Separata.

 

Il padre deve comunicare al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo in forma scritta oppure mediante sistema informativo aziendale ove presente, almeno cinque giorni prima. I lavoratori dipendenti del settore pubblico devono presentare domanda al proprio datore di lavoro.

 

Il congedo di paternità obbligatorio può essere fruito negli stessi giorni in cui la madre fruisce del congedo di maternità.

 

Quanto spetta

L’indennità giornaliera per il congedo di paternità obbligatorio è pari al 100% della retribuzione.

 

INDENNITA’ DI CONGEDO PARENTALE (MATERNITA’ FACOLTATIVA

 

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo da lavoro, concesso ai lavoratori e alle lavoratrici per ogni figlio, durante l’effettiva astensione dall’attività lavorativa si percepisce un’indennità economica sostitutiva al reddito da lavoro.

 

Lavoratori dipendenti:

A ciascun genitore sono riconosciuti 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore, e ulteriori 3 mesi indennizzati da usufruire in alternativa tra loro per un periodo massimo complessivo di 9 mesi . I periodi di congedo devono essere usufruiti entro i 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

Il padre lavoratore dipendente può richiedere un periodo di massimo 6 mesi, che possono diventare 7 in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno 3 mesi. Può essere fruito continuativamente o in modalità frazionata a giorni.

In caso di parto plurimo, spettano 9 mesi di congedo parentale per ciascun figlio.

 

Al “genitore solo” sono riconosciuti 11 mesi di congedo parentale di cui 9 mesi al 30% della retribuzione e i restanti 2 non indennizzabili, salvo il caso in cui esso abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.

Lo status di “genitore solo” sussiste:

  • in caso di morte o grave infermità dell’altro genitore;
  • in caso di abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore;
  • in tutti i casi di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore, compreso l’affidamento esclusivo disposto ai sensi dell’articolo 337-quater del c.c.

 

I congedi parentali possono essere richiesti per periodi frazionati o continuativi  e sono fruibili entro i 12 anni di vita del figlio ( o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

 

Quanto spetta

 

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera per un periodo massimo complessivo di 9 mesi: per i 3 mesi (non trasferibili) della madre, per i 3 mesi (non trasferibili) del padre e per i 3 mesi che spettano ai genitori in alternativa tra loro. 

Mentre al genitore solo sono riconosciuti 9 mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione.

 

Tutti gli ulteriori periodi di congedo rispetto ai 9 mesi indennizzati non sono retribuiti, salvo il caso in cui il reddito del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.

 

La legge di bilancio 2023 ha introdotto il seguente beneficio: i genitori, lavoratori dipendenti, che hanno terminato il congedo di maternità/paternità successivamente al 31/12/2022, hanno diritto a 1 mese di congedo parentale (1 dei 9 spettanti ad entrambi i genitori) indennizzato all’80% (anziché 30%) da usufruire entro il 6. anno del bambino ovvero entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento. Esso può essere usufruito in modalità ripartita oppure anche nei medesimi giorni e per lo stesso figlio.

 

Lavoratori e lavoratrici autonome:

 

Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale per ogni figlio. È fruibile dopo la fine del periodo indennizzabile di maternità, ma entro l’anno di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento del minore.

La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto.

 

Quanto spetta

L’indennità è pari al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per la categoria di appartenenza.

 

Lavoratori e lavoratrici iscritte alla Gestione separata:

A ciascun genitore sono riconosciuti 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore, e ulteriori 3 mesi indennizzati da usufruire in alternativa tra loro per un totale complessivo di 9 mesi. Essi vanno usufruiti entro i 12 anni di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozione o affidamento) del minore. 

In caso di parto plurimo, spettano 9 mesi di congedo parentale per ciascun figlio.

 

Può essere fruito continuativamente o in modalità frazionata a giorni. Per questa categoria non è prevista la fruizione dei congedi in modalità oraria. Non è altresì prevista la tutela del “genitore solo”.

I periodi di congedo parentale di entrambi i genitori non possono superare il limite complessivo di nove mesi, anche se fruiti in altra gestione o cassa previdenziale.

 

La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto.

 

Quanto spetta

L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi 12 mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo. 

 

Il pagamento dell’indennità è effettuato direttamente dall’INPS.

BONUS PER LE FORME DI SUPPORTO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE 

 

È un bonus per l’assistenza di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche. Viene erogato a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente  con il bambino e di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica” per tutto l’anno di riferimento.

Non ci sono limiti di reddito, ma l’importo spettante è calcolato in base all’ISEE minorenni in corso di validità.

Bonus Asilo Nido

È un contributo per il pagamento della retta per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati. 

 

La domanda va presentata dal genitore  o dal soggetto affidatario del minore (nato o adottato) che sostiene il pagamento della retta. Nella domanda vanno indicate le mensilità relative ai periodi di frequenza per le quali si richiede il beneficio. Si possono richiedere massimo 11 mensilità tra gennaio e dicembre. 

Possono richiederlo i genitori di minori, residenti in Italia, cittadini italiani o extracomunitari, o in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico e lo status di protezione sussidiaria.

Non ci sono limiti di reddito, ma l’importo spettante è calcolato in base all’ISEE minorenni dell’anno corrente.

La domanda può essere presentata entro  la mezzanotte del 31 dicembre 2023. Mentre le ricevute dei pagamenti delle rette dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e non oltre il 31 luglio 2024.  Il rimborso avverrà solo dopo aver allegato la ricevuta di pagamento della retta.

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